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Crisi a causa del Covid-19: Corte dei Conti detta regole per gli aiuti economici

lentepubblica.it • 5 Ottobre 2020

crisi-covid-19-corte-dei-conti-aiuti-economiciLa Corte dei Conti risponde a un quesito di un Comune relativo alle regole per gli aiuti economici da erogare in merito alla crisi causata dal Covid-19.


Ad analizzare la questione è stata nello specifico la Corte dei Conti del Veneto con delibera n.119/2020.

L’amministrazione comunale di Longarone (BL) ha chiesto:

“se è possibile che, nell’ambito della disciplina generale che regola i rapporti tra ente localesocio e società a partecipazione pubblica, un Comune possa deliberare l’erogazione di un contributo a fondo perduto ad una società partecipata, anche come singolo socio senza condividere l’azione di frazionamento con gli altri soci pubblici, al fine di sostenere un investimento ritenuto di pubblico interesse, nel rispetto della normativa europea sulle regole del “de minimis” e del mantenimento degli equilibri di bilancio dell’ente, motivando adeguatamente il provvedimento concessorio”.

Crisi a causa del Covid-19: Corte dei Conti detta regole per gli aiuti economici

In primo luogo l’ente pubblico è tenuto ad evidenziare ed esplicare in atti la straordinarietà dell’intervento nei termini sovra citati. E a fornirne adeguata motivazione con puntuale esposizione delle ragioni fattuali e giuridiche.

Queste debbono risultare logicamente differenti da quelle legittimanti la deroga espressa al divieto di soccorso finanziario, contemplate da gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità.

Secondo la Corte vale il principio generale dell’articolo 12 della legge 241/1990 la concessione di:

  • sovvenzioni
  • contributi
  • sussidi ed ausili finanziari
  • e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate da parte delle amministrazioni procedenti:

  • nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti
  • e alla predeterminazione dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse debbono attenersi.

Risulta necessario, perciò, verificare se la partecipazione pubblica, anche plurima, consenta all’Ente di governare in conformità allesue finalità istituzionali la società partecipata e, in particolare, la sua attività.

In base all’orientamento giurisprudenziale vigente appaiono illegittime le società partecipate miste in assenza di controllo pubblico.

A questo link il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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